StudentƏ stranierƏ (UE) o studentƏ italianƏ residenti all’estero
Per le modalità di determinazione della fascia di reddito IAAD. per studentə stranierə (UE) o studentə italianə residenti all’estero per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEEU/ISEE ai sensi della normativa vigente, consulta la sezione relativa all’ISEE PARIFICATO.
Gli importi annuali IAAD. che dovranno corrispondere gli/le studentə stranierə (UE) e/o gli/le studentə italianə residenti all’estero e/o con redditi prodotti all’estero, il cui nucleo familiare di appartenenza comprende persone non in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, è determinata attraverso l’indicatore ISEE Parificato.
ISEEU Parificato
L’ISEEU parificato è adottato nei casi in cui non è possibile procedere al calcolo ISEEU ottenibile quando si possiedono redditi in Italia.
Per ottenere l’ISEEU parificato gli/le studentə con redditi e/o patrimoni all’estero possono rivolgersi ad un CAF di propria scelta.
L’ISEEU parificato può essere presentato da parte di:
- studentə italianə residenti all’estero;
- studentə stranierə (UE) residenti in Italia con un reddito da lavoro inferiore a € 6.500 (studentə non autonomə) e con nucleo familiare residente all’estero;
- studentə stranierə (UE) con nucleo familiare residente in tutto o in parte nel Paese d’origine con redditi e patrimoni prodotti esclusivamente all’estero.
Allə studentə stranierə (UE) che non presenti un ISEEU parificato nei termini indicati, verrà applicata d’ufficio il pagamento del contributo corrispondente alla fascia di reddito IAAD. massima.
Lə studentə per il rilascio dell’attestazione ISEEU parificato dovrà esibire, oltre alla documentazione relativa a eventuali redditi e patrimoni prodotti in Italia, anche quella relativa ai redditi e patrimoni prodotti all’estero di ogni componente del suo nucleo familiare.
Tale documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio.
Per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare tale dichiarazione, la documentazione può essere richiesta alle Rappresentanze Diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Per gli/le studentə stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati dalla normativa vigente in materia, la valutazione del requisito di reddito viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (DPCM 9/4/2001).
Ottenuta l’attestazione lo/a studentə dovrà inoltrare via email all’Ufficio Orientamento una copia dell’ISEEU parificato rilasciato dal CAF con copia della certificazione utilizzata per il rilascio di tale attestazione.